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Scie Chimiche: l’Italia viola il divieto firmato Pertini.

E’ in atto una guerra ambientale non convenzionale contro la vita di Gaia e delle sue ignare creature. A fronte dell’omertà degli Stati occidentali, Europa in prima linea, a copertura dei bombardamenti elettromagnetici nonché attraverso il rilascio nell’aria di scie chimiche, operati sistematicamente dalla Nato sui centri abitati, ovvero su ordine del governo degli Stati Uniti d’America, con il beneplacito dei governi aderenti al patto atlantico Italia in primis, torno ad evidenziare, come già in passato, le prove ufficiali delle Nazioni Unite e il riscontro diretto nella realtà italiana. La Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, nota anche come Convenzione Enmod, è il trattato internazionale che proibisce l’uso militare ed ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali. La Convenzione è stata aperta alla firma il 18 maggio 1977 a Ginevra ed è entrata in vigore il 5 ottobre 1978. La Convenzione, approvata dalla Risoluzione 31/72 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1976, è entrata in vigore il 5 ottobre 1978. Gli Stati firmatari sono 48, inclusi gli Usa, di cui 16 non hanno ancora ratificato il trattato. In totale gli Stati che vi hanno aderito sono 76.
L’Italia ha firmato la Convenzione a Ginevra il 18 maggio 1977 e l’ha ratificata con la legge numero 962 del 29 novembre 1980, grazie al presidente della Repubblica Sandro Pertini e all’approvazione quasi all’unanimità del Parlamento. Altro che fantasie o Sandro Pertinileggende metropolitane: la fantascienza ha superato la realtà. Il complotto a danno dei più, è da parte di chi lo copre o sostiene, non di chi analizza e smaschera questo fenomeno criminale. La Convenzione proibisce l’uso militare e ogni altro utilizzo ostile delle tecniche di modifiche ambientali aventi effetti estesi, duraturi o severi. Il termine “tecniche di modifiche ambientali” si riferisce ad ogni tecnica finalizzata a cambiare – attraverso la manipolazione deliberata dei processi naturali – la dinamica, la composizione e la struttura del pianeta Terra, incluse la sua biosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, così come lo spazio esterno. I criteri per la definizione di tali tecniche non sono definiti nel corpo della Convenzione ma nell’Intesa sull’articolo I che, riportando quanto emerso in fase negoziale, esplicita i termini: “esteso” come riferibile ad un’area di diverse centinaia di kilometri quadrati; “duraturo” come riconducibile ad un periodo di mesi o di almeno una stagione; “severo” come correlato ad un’azione che provoca danni seri o significativi alla vita umana, naturale alle risorse economiche o altre attività.
Il divieto di guerra climatica, ovvero di utilizzo delle tecniche di modifica del clima o di geoingegneria con lo scopo di provocare danni o distruzioni, viene ripreso anche nella Convenzione sulla diversità biologica del 2010. La Convenzione non tutela l’ambiente da qualunque danno provocato dalle azioni belliche o ostili ma vieta quelle tecniche offensive che trasformano l’ambiente stesso in un’arma, ascrivibili alle tecniche di manipolazione ambientale. Inoltre, la Convenzione si applica solo in caso di conflitti tra Stati, quindi sono esclusi dall’ambito di applicazione sia l’utilizzo di tali tecniche in caso di guerre interne agli stati sia le sperimentazioni. In caso di violazioni, la Convenzione non prevede una responsabilità diretta ma richiede alle Scie chimicheparti di consultarsi e cooperare tra loro. Inoltre, se uno o più Stati sospettano che altre parti stiano violando la Convenzione, sono invitate a sporgere reclamo presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che svolgerà le indagini. Infine, le parti sono invitate a sostenere gli Stati colpiti dai danni provocati da tecniche di manipolazione ambientale.
Il funzionamento della Convenzione è quindi di tipo preventivo, teso soprattutto a evitare e minimizzare i danni tramite la cooperazione, la consultazione, il supporto e lo svolgimento di indagini in ogni caso di effettiva o sospetta violazione. La legge 29 novembre 1980, numero 96 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977” – in Gazzetta Ufficiale numero17 del 19-1-1981 – Supplemento ordinario) all’articolo 1 stabilisce che: «Il Presidente della Repubblica è  autorizzato a ratificare la convenzione sul divieto dell’uso  di tecniche di  modifica dell’ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977». Mentre all’articolo 2 recita: «Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo IX della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».
Invito pertanto l’attuale presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in qualità di capo delle forze armate, ad imporre l’immediato arresto delle predette attività belliche segrete su tutto il territorio italiano, nonché a destituire il primo ministro pro tempore Matteo Renzi, complice di questo crimine contro il popolo italiano, e a chiedere un intervento risolutivo a carattere d’urgenza delle Nazioni Unite. Chiedo, infine, alla magistratura italiana, di far rispettare la legge come prescrive la Costituzione e la Dichiarazione universale dei diritti degli esseri umani.
(Gianni Lannes, “Scie chimiche: prove Onu”, dal blog “Su la testa” dell’11 novembre 2015). http://www.libreidee.org/
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